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Aste giudiziarie, Tips

Nel prezzo d’asta i mobili sono compresi?

 Cosa rimane e cosa porta via il proprietario?

Photo Credit : Vecislavas Popa via pexels.com 

Recentemente mi sono trovato a gestire un incontro cordiale tra chi aveva perso la casa all’asta e il nuovo proprietario, aveva vinto da pochi mesi l’asta, pagato il bene e quindi desideroso di entrarne in possesso.

Il vecchio proprietario, persona a modo, durante l’incontro ha fatto presente che aveva da poco sostituito i serramenti e la caldaia, inoltre aveva, pochi anni prima, arredato la cucina a misura così come aveva installato degli armadi a muro nelle camere da letto e piantato un olivo nel giardino.

Chiedeva al nuovo proprietario se fosse interessato a tenere queste cose, pattuendo una cifra altrimenti si sarebbe portato via tutto.

Sono intervenuto durante l’incontro spiegando che per quanto concerneva gli arredi la trattativa si poteva fare, ed era legittima la richiesta dell’ex proprietario, tuttavia i serramenti, l’albero e la caldaia fanno parte della casa, rientravano nella valutazione del Tribunale e dunque non poteva asportarli, oltre che chiedere alcun compenso per lasciarli al loro posto.

Ecco i riferimenti di legge: ai sensi dell’art. 2912 c.c. il pignoramento si estende, alle pertinenze, agli accessori ed ai frutti della cosa pignorata.

Le pertinenze sono individuate dall’art. 817 c.c., a mente del quale sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra.

Cass. Pen. 19 giugno 2007, n. 23754 occupandosi del caso in cui un soggetto aveva asportato dall’immobile pignorato gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio, ha ritenuto che questi beni, in forza della previsione di cui all’art. 2912 c.c., dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, identificando nelle pertinenze ed accessori

“tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato”, e considerando accessori “sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono”.

Sempre secondo la Corte di Cassazione (n. 4378 del 20 marzo 2012) non costituiscono invece pertinenze le suppellettili, gli arredi ed i mobili che riguardano esclusivamente la persona del titolare, a meno che non siano destinati in modo durevole all’ornamento dell’immobile.

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