Se stai pianificando lavori sulla tua abitazione o su un immobile da riqualificare, c’è una data che devi conoscere: 3 agosto 2026. Da quel giorno le regole sull’integrazione delle energie rinnovabili negli edifici sono cambiate in modo sostanziale.
Fino a ieri l’obbligo riguardava di fatto solo le nuove costruzioni e le grandi ristrutturazioni, quelle sopra i 1.000 metri quadrati. Quel limite è stato cancellato: oggi anche una ristrutturazione di media entità su un appartamento o una villetta fa scattare l’obbligo di installare fonti di energia rinnovabile.
Non è una raccomandazione, né una scelta legata solo al risparmio in bolletta: è un vincolo di legge. Se il progetto non rispetta le quote minime, il Comune nega il titolo edilizio e il cantiere non parte.
Il quadro normativo: RED III e nuovo Decreto Requisiti Minimi
Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 ha recepito in Italia la direttiva europea RED III e, all’articolo 29, ha riscritto l’Allegato III del D.Lgs. 199/2021, la norma che fissa le quote minime di rinnovabile negli edifici. In parallelo, dal 3 giugno 2026 è pienamente operativo il nuovo Decreto Requisiti Minimi (D.M. 28 ottobre 2025), che sostituisce lo storico decreto del 2015.
Un chiarimento utile, per evitare confusione: questo obbligo non ha nulla a che vedere con la cosiddetta “Direttiva Case Verdi” (EPBD IV, direttiva UE 2024/1275). Quella direttiva fissa obiettivi nazionali di riduzione dei consumi nel tempo, non è ancora stata recepita in Italia e non impone al singolo proprietario di portare la casa in una determinata classe energetica entro una data precisa. L’obbligo di cui parliamo qui nasce invece da leggi già pienamente in vigore.
Cosa determina quale regola si applica? La data di presentazione della pratica edilizia in Comune, non l’inizio dei lavori. Le pratiche protocollate entro il 2 agosto 2026 restano soggette alla disciplina precedente.
Quando scatta l’obbligo e quali sono le quote
Il nuovo decreto si aggancia alle categorie tecniche del Decreto Requisiti Minimi. Sono quattro i casi previsti per gli immobili privati.
1. Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti rilevanti
È il caso con gli standard più severi: copertura del 60% dei consumi da fonti rinnovabili, con doppia verifica — 60% sul fabbisogno di sola acqua calda sanitaria, e 60% sulla somma di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento.
2. Ristrutturazione importante di primo livello
Interventi che toccano oltre il 50% della superficie disperdente lorda dell’edificio — in pratica cappotto e tetto — insieme al rifacimento dell’impianto termico. Obbligo diretto: 40%, sempre con doppia verifica.
3. Ristrutturazione importante di secondo livello
Interventi sull’involucro con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente, che possono coinvolgere anche l’impianto termico. Obbligo: 15%, calcolato solo su riscaldamento e raffrescamento (l’acqua calda sanitaria è esclusa dal conteggio).
È la novità che tocca il maggior numero di proprietari: prima queste opere erano completamente esenti.
4. Ristrutturazione dell’impianto termico
Per la prima volta l’obbligo (15%) si estende anche a chi rinnova solo l’impiantistica, a condizione che l’intervento modifichi in modo sostanziale sia la produzione sia la distribuzione e/o l’emissione del calore. In pratica: rifare generatore, tubazioni e terminali fa scattare l’obbligo. Sostituire solo la caldaia, no.
La potenza elettrica minima obbligatoria
Oltre alle percentuali sui consumi, il decreto richiede l’installazione di una potenza elettrica minima da fonti rinnovabili, calcolata in proporzione alla superficie in pianta dell’edificio (circa 0,025 kW per metro quadrato). L’impianto va collocato sopra o all’interno dell’edificio, oppure nelle sue pertinenze.
Edifici pubblici: quote sui consumi maggiorate del 5%, obbligo di potenza elettrica maggiorato del 10%.
Tabella riassuntiva: quote, soluzioni e deroghe
| Tipo di intervento | Quota richiesta | Soluzione consigliata | Deroghe possibili |
|---|---|---|---|
| Nuova costruzione / demolizione-ricostruzione / ampliamento rilevante | 60% (doppia verifica) | Pompa di calore + fotovoltaico con accumulo; eventuale geotermia | Impossibilità tecnica o non convenienza economica, con requisito alternativo sull’energia primaria |
| Ristrutturazione importante I livello (>50% involucro + impianto termico) | 40% (doppia verifica) | Pompa di calore o sistema ibrido + fotovoltaico dimensionato sulla copertura | Come sopra, oltre a vincoli paesaggistici e monumentali |
| Ristrutturazione importante II livello (>25% involucro) | 15% (solo riscaldamento/raffrescamento) | Fotovoltaico, solare termico o pompa di calore in sostituzione parziale | Deroga senza requisito alternativo sull’energia primaria |
| Ristrutturazione impianto termico (produzione + distribuzione e/o emissione) | 15% (solo riscaldamento/raffrescamento) | Sistema ibrido pompa di calore/caldaia; fotovoltaico a supporto | Non si applica alla sola sostituzione del generatore |
Cosa NON fa scattare l’obbligo
Restano fuori da qualsiasi obbligo:
- la sostituzione dei soli serramenti;
- la sostituzione del solo generatore di calore (cambio caldaia);
- le riqualificazioni che interessano fino al 25% della superficie disperdente senza toccare l’impianto termico.
In questi casi l’intervento resta libero e continua comunque ad accedere alle detrazioni fiscali.
Quali tecnologie sono ammesse
La legge chiede un risultato, non impone una tecnologia specifica. Le soluzioni utilizzabili, singolarmente o combinate, sono:
- fotovoltaico, con o senza accumulo — nella pratica la via quasi obbligata per soddisfare il vincolo di potenza elettrica minima;
- pompe di calore aria-aria, aria-acqua o geotermiche;
- solare termico, ideale per l’acqua calda sanitaria;
- sistemi ibridi pompa di calore + caldaia a condensazione;
- biomassa, con requisiti più stringenti in caso di sostituzione di impianti a gas.
I sistemi puramente elettrici a effetto Joule (scaldabagni e radiatori a resistenza) sono esclusi dal calcolo, salvo il caso delle unità già in classe energetica B o superiore — su questo punto sono attesi chiarimenti ministeriali.
Deroghe: esistono, ma vanno dimostrate
Il legislatore ha previsto due possibilità, entrambe da asseverare nella Relazione tecnica ex Legge 10:
- impossibilità tecnica, tipicamente legata a vincoli architettonici, paesaggistici o monumentali insuperabili;
- non convenienza economica, novità introdotta dal D.Lgs. 5/2026: se si dimostra l’insostenibilità economica dell’intervento si può derogare, ma per nuove costruzioni e primo livello scatta un requisito alternativo severo sull’indice di energia primaria non rinnovabile.
Sul fronte dei vincoli paesaggistici, una tendenza favorevole ai proprietari: la giurisprudenza amministrativa più recente ha chiarito che la Soprintendenza non può negare il fotovoltaico appellandosi unicamente alla visibilità dei pannelli. I dinieghi devono essere eccezionali e specificamente motivati.
I vantaggi fiscali nel 2026
La buona notizia è che l’obbligo si accompagna a un quadro di incentivi ancora consistente. Per le spese sostenute nel 2026:
| Agevolazione | Aliquota 2026 | Limite di spesa | Recupero |
|---|---|---|---|
| Bonus Ristrutturazione | 50% abitazione principale · 36% altri immobili | 96.000 € per unità immobiliare | Detrazione IRPEF in 10 rate annuali |
| Ecobonus (cappotto, pompe di calore, solare termico, serramenti) | 50% abitazione principale · 36% altri immobili | Variabile per intervento (30.000–100.000 €) | Detrazione IRPEF in 10 rate annuali |
| Conto Termico 3.0 (pompe di calore, solare termico, biomassa, scaldacqua a PdC) | Fino al 65% | Massimali per tipologia e potenza | Contributo diretto GSE, non detrazione |
Tre avvertenze che fanno la differenza sul conto economico:
- le caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili sono escluse da ogni incentivo; restano agevolabili i sistemi ibridi che combinano due tecnologie;
- il Conto Termico 3.0 è un rimborso, non una detrazione: il GSE eroga la somma sul conto corrente, in unica soluzione fino a 15.000 euro. È la scelta migliore se hai capienza IRPEF limitata o vuoi rientrare rapidamente. Vale solo su edifici esistenti e non copre il fotovoltaico da solo. Il budget è annuale e si esaurisce;
- dal 2027 le aliquote scendono al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili. Anticipare la spesa al 2026, su un intervento da 60.000 euro sulla prima casa, vale circa 8.400 euro di detrazione in più.
Le due misure non sono cumulabili sullo stesso intervento: vanno confrontate caso per caso, e a volte conviene ripartirle tra componenti diverse dello stesso cantiere.
Quanto varrà il tuo immobile dopo i lavori? Il vero calcolo da fare
Qui arriviamo al punto che, occupandomi sia di pratiche edilizie sia di valutazioni immobiliari, considero decisivo — e che quasi nessuno affronta prima di aprire il cantiere.
Rispettare l’obbligo di legge è il minimo indispensabile. La domanda vera è un’altra: di quanto aumenta il valore di mercato del tuo immobile a fronte dell’investimento che stai per sostenere?
Non è una questione teorica. Sul mercato bresciano, un immobile riqualificato compete in una fascia diversa rispetto a uno energivoro: prezzo al metro quadro più alto, tempi di vendita più brevi, minore forza contrattuale dell’acquirente in trattativa. E le banche riservano le condizioni agevolate dei mutui green agli immobili ad alta efficienza, un fattore che allarga concretamente la platea di chi può permettersi di acquistare casa tua.
L’entità di questo vantaggio, però, non è uguale per tutti: dipende dalla zona, dalla tipologia edilizia, dallo stato del comparto e da cosa offre la concorrenza in quel momento su quel segmento. Alcuni interventi si ripagano abbondantemente in termini di valore; altri, in un determinato contesto di mercato, restituiscono molto meno di quanto costano.
Lo Studio Geometra Romano ti affianca con un’analisi in due tempi:
- valore ante operam — la stima dell’immobile nello stato attuale, con metodologia estimativa professionale (Market Comparison Approach) su comparabili reali del tuo comparto, non su medie generiche;
- valore post operam — il valore atteso a lavori conclusi, con il salto di classe energetica ipotizzato e il posizionamento rispetto all’offerta concorrente nella stessa zona.
Il confronto tra i due valori, al netto del costo dei lavori e del beneficio fiscale, ti dice se e quanto l’operazione conviene — e ti consente di calibrare l’investimento sul risultato che vuoi ottenere: abitare meglio, vendere meglio, o entrambe le cose.
È lo stesso approccio che applico quando redigo una perizia giurata: numeri verificabili, comparabili documentati, nessuna promessa generica.
La verifica va fatta prima, non dopo
L’errore più costoso che vedo commettere è definire il progetto architettonico e pensare a impianti, obblighi e incentivi solo in chiusura. La verifica va impostata fin dal primo studio di fattibilità: lo spazio per la pompa di calore, la geometria del tetto per il fotovoltaico e gli spessori degli isolanti devono essere pensati insieme, fin dall’inizio. Rimediare a cantiere avviato significa varianti costose e tempi morti.
Se stai valutando una ristrutturazione a Brescia o in provincia, lo Studio Geometra Romano può accompagnarti dall’analisi di fattibilità normativa alla scelta della soluzione impiantistica, fino alla valutazione del ritorno economico dell’operazione.
Contattaci per una consulenza: verifichiamo in quale categoria ricade il tuo intervento, quali incentivi ti spettano e quanto varrà il tuo immobile a lavori conclusi.


